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Circolare n. 9

Circolare n. 9 - Disposizioni in merito all’utilizzo degli smartphone e dei dispositivi elettronici personali (Nota MIM n. 3392 del 16/16/2025) – Anno Scolastico 2026/2027.

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da Segreteria

del sabato, 12 settembre 2026

 

   Circ. n. 9

Magenta, 12 settembre 2026

 

Al personale docente e ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Disposizioni in merito all’utilizzo degli smartphone e dei dispositivi elettronici personali (Nota MIM n. 3392 del 16/16/2025) – Anno Scolastico 2026/2027.

In riferimento al divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico, anche a fini didattici,  con la Nota n. 3392 del 16 giugno 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito demanda alle istituzioni scolastiche l’individuazione delle misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto di tale divieto e le conseguenti misure disciplinari, nonché l’adeguamento dei regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

 

Alla luce delle indicazioni ministeriali e delle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto nella seduta del 5 marzo 2025, si richiamano le disposizioni applicabili alle studentesse e agli studenti dell’IIS “L. Einaudi- L. Da Vinci” per l’anno scolastico 2026/2027, di seguito riportate:

 

  1. Durante l’orario scolastico non è consentito l’utilizzo dello smartphone, né per finalità personali né per finalità didattiche, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione individuale dello studente. Il divieto si applica durante le lezioni e comprende anche il cambio dell’ora tra una lezione e l’altra, nonché i periodi di permanenza degli studenti negli spazi scolastici durante l’orario delle attività didattiche. Il divieto si estende anche agli altri dispositivi elettronici personali collegati a Internet o idonei a consentire comunicazioni, quali, a titolo esemplificativo, gli smartwatch, quando utilizzati per finalità analoghe a quelle dello smartphone.
  2. Gli studenti che scelgono di portare il proprio smartphone a scuola sono tenuti, durante l’orario scolastico, a tenerlo spento e custodito all’interno della propria cartella, zaino o borsa personale. Il dispositivo non dovrà pertanto essere tenuto sul banco, in tasca o comunque in una posizione che ne consenta l’utilizzo immediato. Gli studenti sono tenuti a mantenere il dispositivo custodito anche durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto, compresi i cambi dell’ora e la ricreazione, considerata la possibilità di movimento degli studenti al di fuori della propria aula.
  3. Restano salve le situazioni espressamente previste dalla normativa vigente. In particolare, sono fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del dispositivo sia previsto e disciplinato nel PEI o nel PDP dello studente, per finalità inclusive, didattiche e formative o quale strumento compensativo, secondo quanto previsto dalla documentazione individuale e dalle indicazioni dei docenti. Eventuali ulteriori esigenze motivate dovranno essere preventivamente sottoposte all’attenzione della Dirigenza e autorizzate secondo le modalità ritenute opportune.
  4. Qualora durante l’orario scolastico si renda necessario effettuare una comunicazione urgente e indifferibile con i propri genitori o con chi esercita la responsabilità genitoriale, lo studente potrà rivolgersi alla segreteria o alla vicepresidenza, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto. In caso di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione o altre attività fuori sede, gli studenti potranno rivolgersi ai docenti accompagnatori. Parimenti, i genitori sono invitati, per eventuali comunicazioni urgenti e indifferibili durante l’orario scolastico, a utilizzare i canali ufficiali dell’Istituto, evitando di contattare direttamente gli studenti sul loro smartphone.
  5. Il mancato rispetto del divieto e delle modalità di custodia sopra indicate costituisce violazione delle disposizioni dell’Istituto e sarà valutato ai sensi del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento agli articoli relativi alle misure educative e alle sanzioni disciplinari.  In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del Regolamento: <<... il mancato deposito del cellulare o di altro dispositivo elettronico, nonché dei relativi accessori, nonostante la richiesta del docente, costituisce comportamento sanzionabile con nota disciplinare, fatti salvi i casi previsti per finalità inclusive, didattiche e formative o quale strumento compensativo…>>. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b), costituisce inoltre infrazione l’uso improprio e non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche.).
  6. La reiterazione delle condotte potrà comportare l’applicazione di misure educative di maggiore entità, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto e in particolare dall’art. 7, relativo all’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni. In particolare, l’art. 7 prevede, tra le fattispecie che possono comportare l’allontanamento da 4 a 10 giorni: <<... l’uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici negli spazi scolastici allo scopo di acquisire e divulgare registrazioni vocali, fotografie o video riconducibili a persone della comunità scolastica che non abbiano prestato il proprio consenso, soprattutto quando tale condotta possa arrecare offesa alla dignità delle persone o violare la tutela della riservatezza…>>.

Le conseguenze disciplinari saranno pertanto determinate in relazione alla gravità della condotta, alle sue conseguenze, alla eventuale reiterazione e alla situazione personale dello studente, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e finalità educativa previsti dal Regolamento di Istituto.

  1. Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo di smartphone e dispositivi elettronici durante le verifiche e le altre attività valutative. L’utilizzo non autorizzato di tali dispositivi durante una verifica potrà costituire violazione disciplinare e sarà valutato anche in relazione alla natura della prova, alle modalità di svolgimento della stessa e alle disposizioni previste dal Regolamento di Istituto.
  2. I docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni e a registrare le eventuali violazioni secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto. Le infrazioni saranno registrate nel Registro Elettronico, nella sezione prevista per le comunicazioni disciplinari, con una descrizione chiara e sintetica del comportamento rilevato. I collaboratori scolastici, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, segnaleranno ai docenti o alla Dirigenza eventuali violazioni rilevate durante il servizio.
  3. Il divieto di utilizzo dello smartphone non esclude l’impiego di dispositivi digitali messi a disposizione dall’Istituto o espressamente autorizzati dai docenti per specifiche attività didattiche, purché il loro utilizzo avvenga secondo le modalità indicate e per le finalità stabilite. L’eventuale utilizzo di dispositivi personali diversi dallo smartphone dovrà essere preventivamente autorizzato dal docente e sarà consentito esclusivamente nell’ambito dell’attività didattica programmata.
  4. Il rispetto delle presenti disposizioni richiede la collaborazione di tutta la comunità scolastica. La limitazione dell’utilizzo degli smartphone durante l’orario scolastico è finalizzata a favorire l’attenzione e la partecipazione degli studenti alle attività didattiche, la qualità delle relazioni interpersonali, il rispetto reciproco e un uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali.

Si invitano pertanto gli studenti e le loro famiglie a prendere visione delle presenti disposizioni e a collaborare attivamente alla loro applicazione.

Si ringraziano le studentesse, gli studenti, le famiglie, i docenti e tutto il personale ATA per la collaborazione.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

             Rosa Azzarelli 

                                                                                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                    dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993)

 

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