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Circolare n. 19

Circolare n. 19 - Richiesta congedo Biennale L. 104/92

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da Segreteria

del giovedì, 17 settembre 2026

Circ. n. 19

Magenta, 17 settembre 2026

 

Al Personale dell’IIS Einaudi

 

Oggetto : Richiesta congedo Biennale L. 104/92

Si comunica al personale in indirizzo le modalità di presentazione della richiesta relativa all’oggetto:

Il personale che intende usufruire del congedo biennale per assistenza al familiare con Handicap grave, deve presentare la richiesta con un preavviso congruo al fine del controllo della documentazione prodotta in segreteria.

Si rammenta che sono 30 i giorni riferiti al termine entro il quale il datore di lavoro deve concedere il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a un congiunto gravemente disabile, a decorrere dalla data della richiesta del lavoratore.

Alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo n. 105/2022, è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

1.     il coniuge convivente/la “parte dell’unione civile convivente/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;

2.    il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto di cui al precedente punto 1);

3.    uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4.     uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) o 3) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5.     un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) o 4) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

Si precisa, inoltre, che le patologie invalidanti che consentono di scorrere l’ordine dei soggetti potenziali beneficiari sono espressamente individuate dalla legge, che ha altresì stabilito le condizioni in presenza delle quali è possibile procedere allo scorrimento in favore del soggetto legittimato di ordine successivo. Tale ordine non è derogabile.

Pertanto, ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati, non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione del beneficio al fine di consentire l’accesso al soggetto successivo nell’ordine, né attribuire rilevanza a situazioni di fatto o di diritto non espressamente previste dalla normativa.

La patologia invalidante dovrà essere comprovata mediante adeguata documentazione medica, attestante che il soggetto “è affetto da patologia invalidante individuata dall’art. 2 del D.I. n. 278/2000”.

Il personale interessato dovrà produrre preventivamente la seguente documentazione:

  1. Richiesta del dipendente.
  2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il grado di parentela e attestante che non sussistono altri soggetti aventi diritto oppure, qualora presenti, dichiarazione degli altri soggetti aventi diritto di rinuncia alla fruizione del beneficio, corredata dalla relativa certificazione medica comprovante, per il parente più prossimo in linea retta, l’impossibilità di prestare assistenza al soggetto in situazione di disabilità.
  3. Certificato di residenza o di dimora temporanea presso lo stesso indirizzo dell’assistito, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la relativa documentazione sia già presente agli atti del Comune, corredata da copia del documento di identità del dichiarante.
  4. Dichiarazione attestante l’assenza di ricovero del soggetto in situazione di disabilità presso strutture ospedaliere oppure, in caso di ricovero, documentazione rilasciata dall’istituto ospedaliero attestante la necessità, durante il ricovero, di assistenza da parte del dipendente che ha richiesto il congedo.
  5. Copia della certificazione medica attestante la gravità dell’handicap, in corso di validità.

Si specifica che la documentazione dovrà essere presentata in forma completa ogni qualvolta venga richiesta tale assenza e che, in caso di rapporto di lavoro part-time, i giorni di congedo dovranno essere proporzionati al servizio.

Si precisa, inoltre, che al personale che usufruisce di tale diritto spetta l’indennità prevista dalla normativa vigente e NON LO STIPENDIO.

Si rammenta che, qualora il congedo biennale venga fruito in più periodi non continuativi, il personale interessato è tenuto a riprendere effettivamente e fisicamente servizio tra un periodo di congedo e l’altro. Tale obbligo sussiste anche durante il periodo estivo e, in particolare, nei mesi di luglio e agosto: la mera interruzione formale del congedo, in assenza di una concreta ripresa del servizio, non può essere considerata quale periodo di interruzione tra due distinti periodi di congedo.

Si ribadisce, pertanto, che l’interruzione del congedo può avvenire esclusivamente a seguito dell’effettiva ripresa del servizio oppure mediante la presentazione di apposita certificazione medica.

 

             

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Rosa Azzarelli 

                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                 dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993)

 

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