Magenta, 22 aprile 2024
Al Personale dell’IIS Einaudi
Oggetto: richiesta congedo Biennale L. 104/92
Viste le note della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza relative alla richiesta di congedo straordinario biennale retribuito per assistenza a familiare con handicap grave, con la presente si rendono note al personale in indirizzo le modalità di presentazione della richiesta relativa all’oggetto.
Il personale che intende usufruire del congedo biennale per assistenza al familiare con handicap grave, deve presentare la richiesta in segreteria con un preavviso congruo al fine del controllo della documentazione prodotta.
Si rammenta che il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo, a decorrere dalla data della richiesta del lavoratore, per concedere il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a un congiunto gravemente disabile.
Alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo n. 105/2022, è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:
1) il coniuge convivente/la “parte dell’unione civile convivente/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto di cui al precedente punto 1);
3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) o 3) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) o 4) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Si precisa, inoltre, che le patologie invalidanti che consentono di scorrere l’ordine dei soggetti possibili beneficiari sono state indicate espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può scorrere in favore del legittimato di ordine successivo; tale ordine non si ritiene derogabile.
Pertanto, per l’individuazione dei soggetti legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente consentite nella norma; la patologia invalidante dovrà essere certificata con adeguata documentazione medica attestante che il soggetto “è affetto da patologia invalidante individuata dall’art.2 del D.I. 278/2000”.
Il personale interessato dovrà produrre preventivamente la seguente documentazione:
1. Richiesta del Dipendente (il modello è reperibile presso la segreteria)
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il grado di parentela e che non esistano altri soggetti aventi diritto o dichiarazione degli altri soggetti aventi diritto alla rinuncia con la relativa certificazione medica comprovante, per il parente più prossimo in linea retta, che non è in grado di assistere il soggetto in situazione di disabilità
3. Certificato di residenza o dimora temporanea nello stesso indirizzo dell’assistito o dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora già presente agli atti del Comune (con allegata la carta d’identità del dichiarante)
4. Dichiarazione che non vi è in corso un ricovero in strutture ospedaliere o, diversamente, evidenza dell’Istituto ospedaliero che, durante il ricovero, il disabile abbia necessità di ricevere assistenza da parte del dipendente che ha chiesto il congedo
5. Copia certificazione medica attestante la gravità dell'handicap in corso di validità
Si precisa inoltre che al personale che usufruisce di tale diritto spetta l'indennità come da normativa vigente, e NON LO STIPENDIO.
L’interruzione del congedo avviene esclusivamente con la ripresa effettiva del servizio o con certificazione medica.
Prof.ssa Maria Grazia Pisoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
da Segreteria
del lunedì, 22 aprile 2024