Circ. n. 9
Magenta, 15 settembre 2025
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
SEDI
Oggetto: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico. Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l’anno scolastico 2025/26.
Con riferimento all’oggetto, si ricorda che in forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, richiamati dall’art. 53, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
- l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
- l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l’assunzione o il mantenimento di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
- lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.lgs. n. 297/1994);
- l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (cfr. artt. 39, c. 9 e 58, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 rispettivamente per il personale docente e ATA). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono comunque implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996).
Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva.
Ciò significa che neppure la richiesta volta a tal fine elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all’atto della presa di servizio del personale neoassunto.
Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.lgs. n. 165/2001).
Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l’assunzione di incarichi, pur se svolti a titolo gratuito (Cass., sez. civ., 17/07/2025, n. 19904) e di impieghi presentando presso la segreteria ufficio protocollo il modulo della richiesta di seguito allegato, affinché ne venga valutata la compatibilità con il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.
A tal fine saranno considerati i seguenti profili: a) occasionalità/abitualità dell’incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio.
Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
Decorso tale termine, l’autorizzazione:
- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- si intende negata in ogni altro caso.
Nel caso di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l’art. 25, c. 6, D.lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosa Azzarelli
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993)
da Segreteria
del lunedì, 15 settembre 2025